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                        "*": "Regio decreto n. 965 del 30 aprile 1924\n\n(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 25 giugno 1924)\n\nOrdinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media.\n\nPreambolo\nVeduti i nostri decreti 3 febbraio 1901, n. 31; 21 giugno 1885, n. 3413, e 3 dicembre 1896, n. 592, con i\nquali furono rispettivamente approvati i regolamenti per i ginnasi e i licei, per le scuole tecniche e gli istituti\ntecnici e per le scuole complementari normali; Veduto il nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, riguardante il\nnuovo ordinamento dell\u2019istruzione media; Veduto il nostro decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, che approva gli orari\ne i programmi d\u2019esame per i regi istituti medi d\u2019istruzione.\n\nArt. 1.\n\nLa presidenza della giunta per l\u2019istruzione media, di cui all\u2019art. 29 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054,\nspetta, in mancanza o in assenza del provveditore agli studi, al professore universitario o a chi vi sia stato\nnominato per eminenti meriti letterari o scientifici.\n\nLe funzioni di segretario sono esercitate dal professore ordinario d\u2019istituto medio di secondo grado.\n\nArt. 2.\n\nChi sia nominato in sostituzione di altro membro, cessato per qualsiasi ragione dall\u2019ufficio durante il quadriennio\ndi durata della giunta rimane in carica sino al termine di detto quadriennio.\n\nArt. 3.\n\nAi componenti la giunta, che non risiedano nella citt\u00e0 sede della giunta stessa, spettano, durante i\nlavori, oltre il rimborso delle spese di viaggio, le indennit\u00e0 di missione secondo le norme vigenti.\n\nAl componente la giunta non impiegato dello Stato l\u2019indennit\u00e0 di missione \u00e8 corrisposta nella\nmisura stabilita per i funzionari governativi appartenenti al quinto grado.\n\nA tutti i membri spetta inoltre, eccezion fatta del provveditore agli studi, una medaglia di presenza di lire\n15 per ogni giorno di seduta.\n\nArt. 4.\n\nLa giunta si aduna normalmente una volta al mese.\n\nConvocazioni straordinarie possono essere indette dal provveditore oppure per determinazione del ministro o\nsu richiesta scritta da parte di almeno due membri, semprech\u00e9, in quest\u2019ultimo caso, il provveditore giudichi\nche l\u2019argomento indicato nella richiesta rientri nelle attribuzioni della giunta.\n\nArt. 5.\n\nL\u2019ordine del giorno, compilato a cura del provveditore agli studi, con l\u2019indicazione precisa degli argomenti\nda trattare, viene comunicato ai componenti la giunta insieme con l\u2019invito di convocazione.\n\nArt. 6.\n\nPer la validit\u00e0 delle adunanze si richiede la presenza di almeno tre membri.\n\nLe deliberazioni si prendono a maggioranza di voti e a scrutinio palese. In caso di parit\u00e0, prevale il\nvoto del presidente. segreto lo scrutinio nelle questioni concernenti persone.\n\nIl verbale dell\u2019adunanza \u00e8 approvato seduta stante o all\u2019aprirsi della seduta immediatamente successiva.\n\nArt. 7.\n\nSpetta al provveditore di dare esecuzione alle deliberazioni della giunta. Egli pu\u00f2 tuttavia, per gravi\nmotivi, sospendere l\u2019esecuzione stessa, riferendone entro cinque giorni al ministro, il quale decide definitivamente.\n\nIl provveditore ha facolt\u00e0 di rilasciare copie delle deliberazioni a chi sia interessato o ne faccia\nrichiesta su carta legale.\n\nArt. 8.\n\nOltre a esercitare le attribuzioni speciali affidatele dalle leggi e dai regolamenti, la giunta d\u00e0 parere,\nsu richiesta del provveditore o del ministro, intorno ad affari e questioni riguardanti l\u2019istruzione media; invigila\nsulla buona amministrazione dei legati e lasciti fatti, nell\u2019\u00e0mbito della circoscrizione, in vantaggio dell\u2019instruzione\nmedia.\n\nArt. 9.\n\nLa giunta esamina ed approva, salvo che sia diversamente stabilito da disposizioni speciali, i bilanci preventivi\ne consuntivi di qualsiasi istituto d\u2019istruzione media o di educazione, fornito di personalit\u00e0 giuridica\no mantenuto da enti morali pei quali la funzione di tutela non sia esercitata, per disposizione di legge, da altri\norgani, anche se l\u2019istituto non sia pareggiato ai corrispondenti istituti regi.\n\nSe l\u2019istituto sia mantenuto da provincie, comuni o da altrimenti soggetti alla giunta provinciale amministrativa\no ad altro organo di tutela, spetta alla giunta per l\u2019istruzione media di dar parere sui detti bilanci, salvo la\ndefinitiva approvazione della competente autorit\u00e0 tutoria.\n\nArt. 10.\n\nIl preside sopraintende al buon andamento didattico, educativo ed amministrativo del suo istituto.\n\nEsegue e fa eseguire le disposizioni delle leggi, dei regolamenti e gli ordini delle autorit\u00e0 superiori.\n\nCura la buona conservazione dell\u2019edificio, del suo arredamento e del materiale didattico e scientifico.\n\nArt. 11.\n\nIl preside:\n\ncorrisponde col ministero per mezzo del provveditore, salvo i casi di assoluta urgenza nei quali pu\u00f2\ncorrispondere direttamente, riferendone nel tempo istesso al provveditore;\n\nratta cogli enti locali, cogli altri presidi e con qualunque altro ufficio per gli affari del proprio istituto;\n\nconserva personalmente le carte di carattere riservato registrandole in apposita rubrica; regola e vigila i\nlavori dell\u2019ufficio di segreteria e ne firma tutti gli atti e certificati;\n\nlegge nelle classi, o affigge all\u2019albo scolastico, e notifica alle famiglie degli alunni e ai rettori dei\nconvitti i voti bimestrali registrati nelle pagelle, delle quali esige la restituzione entro breve termine, con\nla firma del padre o di chi ne fa le veci;\n\nsi mantiene in rapporto con le famiglie, alle quali d\u00e0 informazioni intorno alla condotta e al profitto\ndegli alunni;\n\nvigilia sull\u2019esatto adempimento dei proprii doveri da parte dei dipendenti professori ed anche a tale scopo\nne visita le classi.\n\nArt. 12.\n\nIl preside invia al ministero, al termine di ogni anno scolastico, una relazione sull\u2019andamento didattico e\ndisciplinare del suo istituto, nella quale fornisce, illustrandole con opportuni dati statistici, notizie e proposte:\n\na) sui locali e sull\u2019arredamento scolastico;\n\nb) sul materiale scientifico e sulle biblioteche dei professori e degli alunni;\n\nc) sulle condizioni disciplinari e didattiche dell\u2019istituto;\n\nd) sulle iscrizioni degli alunni, sulle loro assenze e sui rapporti tra la scuola e le famiglie;\n\ne) sugli esami sostenuti nell\u2019istituto;\n\nf) sugli esoneri dalle tasse scolastiche;\n\ng) sulla cassa scolastica.\n\nArt. 13.\n\nIl preside conferisce gli incarichi e le supplenze temporanee di tutto il personale non insegnante che sia\na carico dello Stato, informandone il ministero; per gli incarichi e le supplenze di quello a carico degli enti\nlocali provvede d\u2019accordo con le rispettive amministrazioni.\n\nArt. 14.\n\nIl preside cura, con la cooperazione dei professori, che l\u2019igiene scolastica sia rigorosamente osservata; richiede,\nquando sia opportuno, la visita del medico scolastico o dell\u2019ufficiale sanitario ed osserva le disposizioni impartite\nper la profilassi di malattie contagiose.\n\nArt. 15.\n\nIl preside tutela e diffonde la buona riputazione del suo istituto; ogni iniziativa che valga allo scopo \u00e8\nin sua facolt\u00e0.\n\nArt. 16.\n\nIl preside pubblica ogni anno, entro il mese di dicembre, l\u2019annuario dell\u2019istituto, valendosi dei fondi per\nle spese d\u2019ufficio e dell\u2019eventuale concorso della cassa scolastica.\n\nArt. 17.\n\nIl preside ha obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l\u2019istituto.\n\nArt. 18.\n\nIl preside non pu\u00f2 assumere incarichi di governo o di vigilanza su privati istituti o convitti, salvo\nquanto \u00e8 prescritto dall\u2019art. 26.\n\nArt. 19.\n\nNegli istituti, la cui popolazione scolastica sia di almeno duecentocinquanta alunni, o le cui classi siano\nallogate in edifici separati e distanti, si fa luogo alla nomina di un vice-preside.\n\nIl vice-preside \u00e8 nominato tra i professori di ruolo dell\u2019istituto dal provveditore agli studi su\nproposta del preside e sentita la giunta per l\u2019istruzione media.\n\nArt. 20.\n\nIl vice-preside coadiuva il preside e lo sostituisce nei casi di assenza.\n\nLe funzioni di vice-preside sono gratuite.\n\nArt. 21.\n\nNegli istituti in cui non vi sia, a norma dell\u2019art. 19, il vice-preside, il preside viene sostituito, senza\nretribuzione, durante le sue assenze, da un professore da lui stesso designato.\n\nArt. 22.\n\nQuando in un istituto manchi il preside, o questi non sia in attivit\u00e0 di servizio, o sia temporaneamente\ncomandato ad altro ufficio, il ministro pu\u00f2 nominare, su proposta del provveditore, un preside supplente\nnella persona di uno dei professori di ruolo dell\u2019istituto.\n\nAl preside supplente spetta una retribuzione mensile di lire 250 se si tratti di ginnasio isolato o di scuola\ncomplementare, di lire 400 negli altri casi.\n\nArt. 23.\n\nNegli istituti che abbiano una popolazione scolastica di almeno duecentocinquanta alunni vi \u00e8 un consiglio\ndi presidenza, composto del preside, del vice-preside e di uno dei professori di ruolo, che ha le funzioni di segretario,\neletto dal collegio dei professori nella prima adunanza ordinaria di ciascun anno scolastico.\n\nArt. 24.\n\nAl consiglio di presidenza spetta di prendere tutte le deliberazioni d\u2019urgenza in affari che sono di competenza\nnormale del collegio dei professori.\n\nTali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica del collegio nella tornata immediatamente successiva.\n\nArt. 25.\n\nNelle citt\u00e0 ove siano pi\u00f9 di un regio istituto medio d\u2019istruzione il provveditore agli studi pu\u00f2\nordinare, per l\u2019esame di questioni d\u2019interesse comune a tutti o ad alcuni degli istituti stessi, l\u2019adunanza dei\nrispettivi presidi, sotto la presidenza di uno di essi, designato dallo stesso provveditore.\n\nArt. 26.\n\nSe da comuni o provincie o da altri enti morali vengano istituiti convitti riservati ad accogliere alunni di\nregi istituti medi d\u2019istruzione, i rispettivi presidi possono essere incaricati, col consenso del ministro, della\ndirezione dei convitti stessi.\n\nArt. 27.\n\nI professori di un istituto formano il collegio dei professori, che viene convocato e presieduto dal preside\no da chi ne fa le veci.\n\nHa le funzioni di segretario un professore eletto dal collegio nella sua prima adunanza al principio dell\u2019anno\nscolastico.\n\nNegli istituti che comprendono il primo ed il secondo grado d\u2019istruzione si eleggono un segretario per l\u2019istituto\ndi primo grado e un segretario per l\u2019istituto di secondo grado, scelti rispettivamente tra i professori dell\u2019istituto\ndi primo e di secondo grado.\n\nArt. 28.\n\nSono di compentenza del collegio, oltre tutti gli affari ad esso demandati dalle leggi e dei regolamenti, quelli\nche investono l\u2019indirizzo generale didattico e disciplinare dell\u2019istituto.\n\nArt. 29.\n\nLe adunanze del collegio dei professori sono ordinarie e straordinarie.\n\nArt. 30.\n\nSono adunanze ordinarie:\n\nquella che si tiene al principio dell\u2019anno per prendere accordi sull\u2019indirizzo generale, didattico e disciplinare\ndell\u2019istituto, e per ripartire equamente la dotazione annua destinata all\u2019incremento della biblioteca e dell\u2019altro\nmateriale didattico e scientifico;\n\nquella che si tiene per la scelta dei libri di testo e per la determinazione dei programmi, nel tempo e nei\nmodi fissati dagli artt. 3 e seguenti del regio decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, e dal presente regolamento;\n\nquella che si tiene alla fine dell\u2019anno per procedere agli scrutinii, per raccogliere e prendere conoscenza\ndelle relazioni finali dei professori, e per firmare i registri.\n\nArt. 31.\n\nLe adunanze straordinarie hanno luogo quando il preside, il provveditore o il ministro le ritengano necessarie,\no quando pi\u00f9 di un terzo dei professori ne facciano motivata richiesta scritta al preside e questi giudichi\nche l\u2019oggetto indicato rientri nella competenza del collegio.\n\nArt. 32.\n\nNegli istituti che comprendono il primo e il secondo grado d\u2019istruzione le adunanze del collegio dei professori\nsono plenarie o parziali, a seconda che il collegio si occupi di affari che interessano entrambi o uno solo dei\ndue gradi.\n\nSegretario delle adunanze plenarie \u00e8 il segretario dell\u2019istituto di secondo grado.\n\nArt. 33.\n\nLe adunanze del collegio hanno luogo in ore estranee all\u2019orario delle lezioni e vi si trattano solo gli argomenti\nindicati nell\u2019ordine del giorno.\n\nArt. 34.\n\nPer la validit\u00e0 delle deliberazioni si richiede la presenza di un numero superiore alla met\u00e0 dei\ncomponenti il collegio.\n\nLe deliberazioni, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente, si prendono a maggioranza assoluta\ndi voti.\n\nA parit\u00e0 prevale il voto del presidente.\n\nLa votazione \u00e8 segreta solo quando si faccia questione di persone.\n\nArt. 35.\n\nIl processo verbale di ogni adunanza \u00e8 trascritto in un libro da conservarsi in archivio, a pagine numerate\ne firmate dal preside.\n\nEsso \u00e8 sottoscritto dal presidente e dal segretario ed \u00e8 approvato dal collegio nella stessa adunanza\no all\u2019aprirsi di quella immediatamente successiva.\n\nArt. 36.\n\nIl preside esegue le deliberazioni del collegio. Egli pu\u00f2, tuttavia, per gravi motivi sospenderne l\u2019esecuzione,\npurch\u00e9 ne dia immediata notizia al provveditore agli studi, che decide in modo definitivo.\n\nArt. 37.\n\nI professori di una classe formano il consiglio di classe, il quale ha le attribuzioni determinate dalle leggi\ne dai regolamenti ed \u00e8 presieduto dal preside, o, se questi lo giudichi opportuno, da uno dei professori\ndelle materie pi\u00f9 importanti della classe da lui designato.\n\nArt. 38.\n\nPer questioni riguardanti l\u2019insegnamento di una determinata disciplina il preside pu\u00f2 indire, sotto\nla sua presidenza, uno speciale consiglio dei professori che insegnano la detta disciplina. Insieme a questi possono\nessere convocati i professori delle discipline affini.\n\nArt. 39.\n\nI professori dipendono direttamente dal preside.\n\nEssi devono:\n\ntrovarsi in sede non pi\u00f9 tardi del 29 settembre, salvo che, per speciali ragioni di servizio, il ministro\ndisponga altrimenti;\n\ntrovarsi nell\u2019istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione o preavvisare in tempo utile\nil preside, quando per legittimo impedimento non possano recarvisi;\n\nassistere all\u2019ingresso e all\u2019uscita dei proprii alunni;\n\nintervenire alle adunanze del collegio e dei consigli;\n\ncooperare al buon andamento dell\u2019istituto seguendo le prescrizioni del preside.\n\nArt. 40.\n\nIl professore risponde dell\u2019indirizzo didattico ed educativo del proprio insegnamento e del contegno disciplinare\ndei proprii alunni.\n\nArt. 41.\n\nOgni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente,\nsenza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze\ne le mancanze degli alunni.\n\nIn fin d\u2019anno presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento.\n\nArt. 42.\n\nI professori hanno l\u2019obbligo di risiedere nel comune dove ha sede l\u2019istituto.\n\nPossono tuttavia essere autorizzati di anno in anno dal preside a fissare la propria residenza in un comune\nvicino.\n\nTale concessione potr\u00e0 essere revocata se si riveli dannosa all\u2019interesse della scuola.\n\nArt. 43.\n\nPu\u00f2 essere vietato al professore, a giudizio del preside, di assumere l\u2019insegnamento privato nell\u2019unica\nora giornaliera stabilita dall\u2019art. 11, comma terzo, del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, quando l\u2019interesse\ndella scuola lo richieda.\n\nIl preside pu\u00f2 ugualmente interdire l\u2019insegnamento privato gi\u00e0 assunto.\n\nContro il provvedimento del preside il professore pu\u00f2 presentare ricorso per via gerarchica, entro quindici\ngiorni, al ministro, il quale decide definitivamente, udito il provveditore agli studi.\n\nArt. 44.\n\nE\u2019 vietato ai professori di tenere a pensione alunni degli istituti nei quali insegnano; di dirigere o amministrare\nconvitti o scuole private; di accettare, senza il consenso del preside, incarichi che non siano loro commessi dal\nministro della pubblica istruzione o dal provveditore agli studi.\n\nArt. 45.\n\nLa retribuzione stabilita per i professori supplenti e incaricati dalla tabella 6 annessa al regio decreto 6\nmaggio 1923, n. 1054 \u00e8 dovuta mensilmente in ragione di un decimo della somma annua fissata, a seconda dei\ncasi, dalla tabella stessa.\n\nArt. 46.\n\nE\u2019 fatto divieto ai presidi e ai professori di accettare, qualunque sia il motivo dell\u2019offerta, doni individuali\no collettivi dagli alunni o dalle loro famiglie.\n\nArt. 47.\n\nLe ore di lezione fissate per ogni classe dal regio decreto di approvazione degli orari e programmi sono distribuite,\nnei singoli giorni della settimana, dal preside, in due turni, antimeridiano e pomeridiano, divisi da congruo intervallo,\ned ognun d\u2019essi non superiore a tre ore.\n\nSe le condizioni del luogo siano tali da rendere eccessivamente gravosa questa ripartizione, il collegio dei\nprofessori pu\u00f2 deliberare l\u2019adozione di un orario quotidiano continuo.\n\nArt. 48.\n\nTenuto conto delle stagioni e delle particolari condizioni locali, i presidi degli istituti del luogo stabiliscono\nd\u2019intesa con l\u2019insegnante di educazione fisica o con altra persona delegata dall\u2019ente nazionale per la educazione\nfisica:\n\na) i due pomeriggi, o \u2014 nel solo caso che sia assolutamente necessario \u2014 il mattino e il pomeriggio da\nlasciare, nella settimana, ad equa distanza, per le esercitazioni di educazione fisica prescritte dall\u2019art. 6 del\nregio decreto 15 marzo 1923, n. 684;\n\nb) gli otto giorni dell\u2019anno scolastico che, per effetto dello stesso articolo, debbono essere destinati alle\npasseggiate scolastiche e alle gare degli alunni.\n\nArt. 49.\n\nIl preside pu\u00f2 disporre, d\u2019accordo con i professori, quando lo reputi opportuno, che taluna delle ordinarie\nlezioni sia tenuta all\u2019aperto.\n\nArt. 50.\n\nLe lezioni non hanno luogo nei giorni delle feste nazionali e delle solennit\u00e0 civili, nei giorni festivi\na tutti gli effetti civili, e inoltre nei giorni natalizi delle LL. MM. la regina e la regina madre.\n\nDei dodici giorni di vacanze prescritti dall\u2019art. 70 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, otto sono fissati,\nanno per anno, non pi\u00f9 tardi del mese di settembre, dal provveditore agli studi, udita la giunta per l\u2019istruzione\nmedia, per tutte le scuole della circoscrizione, e quattro sono stabiliti dai presidi di ciascuna sede, i quali\nli fissano d\u2019accordo tra di loro, dopo avuta notizia della prima distribuzione fatta dal provveditore.\n\nArt. 51.\n\nIl preside pu\u00f2 disporre che qualche giorno feriale o festivo sia impiegato, dagli alunni di determinate\nclassi, in visite, sotto la guida di uno o pi\u00f9 professori, a musei, gallerie, monumenti, luoghi d\u2019interesse\nstorico o scientifico, stabilimenti industriali e simili.\n\nArt. 52.\n\nEntro il 10 giugno ogni professore, di ruolo o supplente o incaricato, presenta in presidenza, agli effetti\ndell\u2019art. 3 del regio decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, uno schema di ripartizione del programma didattico della\nsua materia per il venturo anno e la nota dei libri di testo di cui propone l\u2019adozione, segnando l\u2019edizione e il\nprezzo d\u2019ogni libro o unendone, a richiesta del preside, una copia.\n\nLa proposta pu\u00f2 essere preceduta da intesa, promossa dal preside, tra i professori della stessa materia\ne, se il preside lo giudichi opportuno, delle materie affini. Il preside mette le proposte a disposizione dei professori\ne pu\u00f2 designare un relatore per ciascuna materia o per ciascun gruppo di materie affini.\n\nArt. 53.\n\nIl collegio dei professori viene convocato non pi\u00f9 tardi del 20 giugno per la discussione delle proposte\ne per la determinazione definitiva dei programmi e la scelta dei libri di testo.\n\nNella determinazione dei programmi il collegio tiene speciale conto della necessaria coordinazione degli insegnamenti.\n\nQuanto alla scelta dei libri, se la proposta del professore non raccolga l\u2019approvazione di un terzo dei votanti,\nrichiesta dall\u2019art. 3 del regio decreto indicato nel precedente articolo, il collegio invita il professore a modificare\nla proposta entro il termine di tre giorni. Se il professore rifiuti, o se nemmeno la nuova proposta raccolga l\u2019approvazione,\nstabilisce il testo da adottare.\n\nNel caso di corsi paralleli, quando non si tratti di testi classici, s\u2019intende senz\u2019altro adottata la proposta\nche raccolga il maggior numero di voti favorevoli, semprech\u00e9 esso sia uguale o superiore al terzo del numero\ndei votanti.\n\nArt. 54.\n\nNelle scuole alloglotte la proposta e la scelta dei libri di testo deve farsi da un elenco precedentemente approvato\ndal ministro.\n\nArt. 55.\n\nQuando il collegio consenta, nel caso previsto dall\u2019art. 4, comma secondo, del regio decreto 14 ottobre 1923,\nn. 2345, una diversa distribuzione di programma nella parte non ancora resa di pubblica ragione mediante affissione\nnell\u2019albo dell\u2019istituto, il nuovo professore pu\u00f2 proporre e il collegio deliberare la sostituzione di testi\nche si dimostri conseguentemente necessaria.\n\nArt. 56.\n\nI libri di testo compilati dai presidi non possono essere adottati nei rispettivi istituti.\n\nArt. 57.\n\nIl ministro, per gravi ragioni, pu\u00f2 porre il veto all\u2019adozione di un libro di testo che sia stato approvato\nda un collegio di professori.\n\nArt. 58.\n\nIl ricorso di cui all\u2019art. 7 del regio decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, deve essere presentato per via gerarchica\ndall\u2019insegnante interessato, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla deliberazione del collegio dei professori.\n\nArt. 59.\n\nIl preside sottopone all\u2019approvazione del collegio dei professori anche le norme didattiche generali che reputi\nnecessarie all\u2019armonico svolgimento dei programmi.\n\nArt. 60.\n\nIn talune scuole complementari il ministro pu\u00f2 aggiungere ai comuni insegnamenti stabiliti dall\u2019art.\n35 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e con tutti gli effetti dei medesimi, uno o pi\u00f9 insegnamenti\nspeciali, fissandone gli orari e i programmi.\n\nQuesti insegnamenti sono conferiti per incarico a persone legalmente abilitate e sono retribuiti ai termini\ndella tabella n. 6 lett. b, del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.\n\nArt. 61.\n\nIl professore che desideri impartire, gratuitamente, nell\u2019istituto, ai proprii alunni, qualche lezione straordinaria\no complementare, tenere o far tenere dagli alunni qualche lettura o conferenza o saggio, fuori dell\u2019orario normale,\ndeve chiedere il consenso del preside.\n\nArt. 62.\n\nInsegnamenti facoltativi, non compresi nelle tabelle 7, 8, 9, 11, 12, 13, annesse al regio decreto 6 maggio\n1923, n. 1054, possono essere impartiti, fuori dall\u2019orario normale, agli ssono essere impartiti, fuori dall\u2019orario\nnormale, agli alunni nell\u2019istituto col consenso del provveditore agli studi, purch\u00e9:\n\na) le relative spese siano sopportate per intero da enti locali o da altri enti morali ed istituti o col concorso\ndella cassa scolastica, senza che alcuna contribuzione o tassa si richiegga agli alunni;\n\nb) le persone incaricate degli insegnamenti diano prova di averne sicura conoscenza;\n\nc) nessun obbligo si faccia agli alunni di assistere ai detti insegnamenti.\n\nGli insegnamenti di cui al precedente comma sono sottoposti alla vigilanza del preside, al quale spetta di\napprovare il relativo programma ed orario.\n\nArt. 63.\n\nSe in una scuola venga istituito, a sensi del precedente articolo, con carattere di stabilit\u00e0 e con gli\norari e programmi normali, un insegnamento facoltativo di altra lingua o letteratura straniera, pu\u00f2 il provveditore\nagli studi consentire, su relazione favorevole del preside, che la frequenza di detto insegnamento sostituisca\na tutti gli effetti quella dell\u2019insegnamento della lingua o letteratura straniera istituito nell\u2019organico della\nscuola.\n\nQualora si tratti dell\u2019insegnamento di una lingua o letteratura straniera per la quale non sia gi\u00e0 stabilito\nil programma d\u2019esame, questo verr\u00e0 determinato dal ministro con suo decreto.\n\nArt. 64.\n\nNegli istituti tecnici il preside, d\u2019accordo coi professori delle materie, determina il numero e i giorni delle\nescursioni e delle esercitazioni pratiche da farsi dagli alunni fuori e dentro dell\u2019istituto per gli insegnamenti\nche le richieggano, nell\u2019ambito dei programmi di esame stabiliti dal regio decreto 14 ottobre 1923, n. 2345.\n\nSono a carico degli alunni le spese personali occorrenti a tale scopo, secondo le norme che sono stabilite\ndal preside d\u2019accordo coi professori.\n\nTali norme possono essere dettate dal regolamento interno di cui all\u2019art. 99.\n\nArt. 65.\n\nNegli istituti magistrali il preside, d\u2019accordo col provveditore agli studi, determina il numero massimo dei\nbambini da accogliere nel giardino d\u2019infanzia.\n\nLa determinazione delle rette mensili da imporsi ai bambini delle famiglie abbienti \u00e8 fatta dal preside.\n\nIl preside disciplina e vigila, altres\u00ec, l\u2019amministrazione dei fondi di cui al comma precedente e il\nloro impiego a vantaggio esclusivo del giardino d\u2019infanzia.\n\nArt. 66.\n\nLe esercitazioni pratiche da svolgere nel giardino d\u2019infanzia sono stabilite dal preside d\u2019accordo col professore\ndi filosofia e pedagogia.\n\nArt. 67.\n\nLe persone che siano provviste del legale titolo di studio possono essere ammesse a frequentare come tirocinanti\ni regi istituti d\u2019istruzione media, secondo le prescrizioni che sono fissate dal preside, d\u2019accordo col professore\npresso la cui cattedra si vuol compiere il tirocinio.\n\nArt. 68.\n\nGli assistenti negli istituti tecnici e nei licei scientifici dipendono dal preside e dal professore alla cui\ncattedra sono addetti.\n\nL\u2019assegnazione degli assistenti alle diverse cattedre \u00e8 fatta dal collegio dei professori.\n\nArt. 69.\n\nNegli istituti tecnici in cui il personale assistente \u00e8 a carico dello Stato, il preside pu\u00f2,\nd\u2019accordo con i rispettivi professori, nominare di anno in anno, fino a che non intervenga assunzione di personale\ndi ruolo, assistenti supplenti.\n\nL\u2019assistente supplente ha diritto ad una retribuzione mensile, che \u00e8 corrisposta con le modalit\u00e0\nstabilite per il personale insegnante supplente o incaricato, in misura eguale alla quota mensile dello stipendio\niniziale dell\u2019aiutante di ruolo.\n\nArt. 70.\n\nNegli istituti in cui il personale assistente \u00e8 a carico della provincia, la nomina deve essere fatta\ncol consenso del preside e del professore alla cui cattedra l\u2019assistente \u00e8 destinato.\n\nArt. 71.\n\nL\u2019assistente coadiuva il professore alla cui cattedra \u00e8 addetto, nei modi indicati dal preside e dal\nprofessore.\n\nL\u2019assistente pu\u00f2 assumere supplenze od incarichi d\u2019insegnamento con l\u2019assenso del preside e del professore.\n\nArt. 72.\n\nIl macchinista dipende dal preside e dal professore dirigente il gabinetto.\n\nArt. 73.\n\nOgni istituto tecnico e ogni liceo scientifico hanno un macchinista in servizio dei gabinetti scientifici.\n\nArt. 74.\n\nLe mansioni del macchinista sono le seguenti:\n\na) curare i locali destinati agli insegnamenti cui \u00e8 annesso il gabinetto a lui affidato, in modo da\nmantenerli sempre puliti, ordinati, con gli apparecchi in istato di regolare funzionamento. La pulizia dei locali\n\u00e8 fatta dal personale di servizio dell\u2019istituto, sotto la sorveglianza e responsabilit\u00e0 del macchinista;\n\nb) coaudiuvare il professore sia nella preparazione delle lezioni, sia negli esperimenti durante le lezioni\ne nel laboratorio, sia infine nelle esercitazioni degli alunni;\n\nc) provvedere all\u2019ordinaria riparazione degli apparecchi esistenti e alla costruzione di quelli che gli siano\nindicati dal professore;\n\nd) eseguire le altre incombenze che il preside o il professore ritengano di affidargli nell\u2019ambito del suo ufficio.\n\nArt. 75.\n\nL\u2019orario del macchinista \u00e8 di sette ore per ogni giorno durante il periodo delle lezioni e di tre durante\nquello degli esami e delle vacanze.\n\nL\u2019orario \u00e8 distribuito dal preside d\u2019accordo col professore o coi professori delle materie cui serve\nil gabinetto, nei vari giorni della settimana tenendo conto delle ore assegnate alle lezioni di queste materie.\n\nArt. 76.\n\nAlla chiusura di ogni anno scolastico il professore consegna una breve relazione sull\u2019opera prestata dal macchinista.\nIl preside ne invia copia al ministero, con le sue osservazioni.\n\nArt. 77.\n\nOgni istituto ha un ufficio di segreteria: ogni segreteria un archivio.\n\nArt. 78.\n\nIl segretario \u00e8 alla diretta dipendenza del preside ed \u00e8 tenuto a prestare la sua opera secondo\nl\u2019orario da questo stabilito.\n\nArt. 79.\n\nOgni istituto tecnico, in cui il personale di segreteria \u00e8 a carico dello Stato, ha un segretario di\nruolo.\n\nArt. 80.\n\nNelle scuole complementari, in cui il personale di segreteria \u00e8 a carico dello Stato, v\u2019\u00e8 un segretario\nincaricato, con l\u2019annua retribuzione di lire mille, quando la popolazione scolastica raggiunta per tre anni di\nseguito il numero di almeno 100 alunni.\n\nArt. 81.\n\nL\u2019incarico dell\u2019ufficio di segretario nei casi indicati nel primo comma dell\u2019art. 98 del regio decreto 6 maggio\n1923, n. 1054 e nell\u2019articolo precedente \u00e8 affidato annualmente dal preside, previa autorizzazione del ministero,\na persona che risulti munita di titolo di studio e degli altri requisiti fissati per i segretari di ruolo e che\nnon sia suo parente o affine entro il quarto grado.\n\nArt. 82.\n\nNegli istituti in cui il personale di segreteria \u00e8 a carico degli enti locali vi \u00e8 un segretario,\nquando la popolazione scolastica sia di almeno 100 alunni per tre anni di seguito, fatta eccezione per gli istituti\ntecnici, che hanno in ogni caso un segretario.\n\nArt. 83.\n\nIl personale di segreteria fornito dagli enti locali, a sensi del precedente articolo, \u00e8 sottoposto alle\nnorme che disciplinano lo stato del personale comunale o provinciale, ma non pu\u00f2 essere assegnato agli istituti\nsenza il consenso del preside.\n\nAl preside spetta inoltre la facolt\u00e0 di richiedere all\u2019ente la sostituzione del segretario per ragioni\ndi scarso rendimento o a causa di fatti che disdicano al decoro dell\u2019istituto.\n\nArt. 84.\n\nNegli istituti in cui non \u00e8 consentita, a norma dell\u2019art. 98 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054,\ne degli articoli precedenti, la nomina di un segretario, l\u2019ufficio di segreteria \u00e8 tenuto personalmente\ndal preside.\n\nIl preside non ha diritto a speciale retribuzione per tale ufficio, e pu\u00f2 servirsi dell\u2019aiuto di persona\ndi sua fiducia, sotto la propria responsabilit\u00e0 e a proprio carico.\n\nArt. 85.\n\nIn ogni segreteria debbono tenersi in ordine sotto la responsabilit\u00e0 del preside, i seguenti registri\nannuali:\n\n1\u00ba Dello stato personale dei professori e di tutti gli addetti all\u2019istituto, con l\u2019indicazione e la data\ndei titoli, delle nomine, degli altri uffici che ebbero e delle pubblicazioni.\n\n2\u00ba Delle assenze dei professori e di tutti gli addetti all\u2019istituto.\n\n3\u00ba Degli alunni iscritti, divisi per classi, con le notizie: a) della paternit\u00e0, della data\ne del luogo di nascita e della scuola da cui provengano; b) dei voti bimestrali e dello scrutinio finale;\nc) delle assenze e delle punizioni; d) dei voti delle prove d\u2019esame sostenute nell\u2019istituto.\n\n4\u00ba Dei candidati all\u2019esame di ammissione e d\u2019idoneit\u00e0 e dei candidati all\u2019esame di licenza con\nle notizie di cui alla lettera a) del n. 3 del presente articolo e coi risultati degli esami.\n\n5\u00ba Dei candidati agli esami di maturit\u00e0 e di abilitazione (per gli istituti presso i quali si tengono)\ncon le notizie prescritte dal precedente n. 4\u00ba.\n\n6\u00ba Delle tasse pagate e delle esenzioni.\n\n7\u00ba Di protocollo generale per tutti gli atti di ufficio, salvo quanto \u00e8 prescritto nell\u2019art. 11\nper gli atti di carattere riservato.\n\nArt. 86.\n\nNei registri di cui ai numeri 3, 4 e 5 dell\u2019articolo precedente, nelle pagelle, nei diplomi e nei certificati\ni voti devono essere scritti in lettere.\n\nQualunque correzione che occorra deve essere avvalorata dalla firma del preside, lasciando visibile il dato\ncorretto.\n\nArt. 87.\n\nIl numero dei bidelli da assegnare ai regi istituti medi di istruzione \u00e8 determinato dall\u2019allegato n.\n1\u00ba al presente regolamento.\n\nArt. 88.\n\nIn base alla norma del precedente articolo si determina il numero complessivo dei bidelli a carico dello Stato\nda stabilire con decreto del ministro della pubblica istruzione d\u2019accordo con quello delle finanze, a sensi dell\u2019art.\n102, capoverso, del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.\n\nIl ministro della pubblica istruzione ripartisce con suo decreto i posti di bidello tra i singoli istituti.\n\nArt. 89.\n\nL\u2019orario giornaliero dei bidelli \u00e8 determinato dal preside.\n\nNelle ore di servizio i bidelli debbono rimanere nei locali loro assegnati n\u00e9 possono allontanarsi dall\u2019istituto\nse non per ordine o col permesso del preside.\n\nArt. 90.\n\nQuando pi\u00f9 bidelli siano addetti ad un istituto, il preside pu\u00f2 disporre che essi nei giorni\nfestivi e nel periodo delle vacanze attendano al servizio per turno. Durante le vacanze il turno \u00e8 stabilito\npossibilmente in modo che ogni bidello abbia un congruo periodo non interrotto di congedo. In ogni caso non pi\u00f9\ntardi del 16 settembre tutti i bidelli debbono essere presenti nell\u2019istituto.\n\nArt. 91.\n\nQuando i locali lo permettano, il bidello o uno dei bidelli, prescelto dal preside, deve alloggiare nell\u2019edificio\ndell\u2019istituto.\n\nArt. 92.\n\nQuando l\u2019istituto sia frequentato da un notevole numero di alunne, uno o pi\u00f9 dei posti di bidelli assegnati\nlunne, uno o pi\u00f9 dei posti di bidelli assegnati all\u2019istituto stesso, in base alla sua popolazione scolastica\ntotale, sono affidati a donne.\n\nArt. 93.\n\nNegli istituti, in cui il personale di servizio \u00e8 a carico degli enti locali, l\u2019assunzione del personale\nstesso \u00e8 degli enti locali, l\u2019assunzione del personale stesso \u00e8 fatta col consenso del preside.\n\nIn ogni momemto, quando ragioni di servizio lo esigano, il preside pu\u00f2 richiedere all\u2019ente la sostituzione\ndi bidelli da questo nominati.\n\nArt. 94.\n\nI congedi per motivi di famiglia, sino al massimo di quindici giorni stabilito dall\u2019art. 21, ultimo comma,\ndel regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono accordati ai professori dai presidi, e ai presidi dai provvedimenti\nagli studi.\n\nArt. 95.\n\nI congedi per motivi di salute sino alla durata complessiva di un mese nell\u2019anno scolastico sono accordati\nai professori dai presidi e ai presidi dai provveditori agli studi.\n\nPer ulteriore congedo sino al massimo di un secondo mese nell\u2019anno scolastico, i professori ed i presidi debbono\npresentare, per via gerarchica, domanda al ministro, convalidata da certificato medico.\n\nArt. 96.\n\nIn ogni caso pu\u00f2 disporsi che i professori e i presidi, assenti per motivi di salute, siano visitati\nda un medico fiscale o presentino, anche quando si tratti di brevi assenze, legale certificato medico.\n\nArt. 97.\n\nI presidi e i professori che non siano in grado di riprendere servizio alla scadenza del termine massimo di\ncongedo concesso loro per motivi di salute, sono invitati a presentare domanda di collocamento in aspettativa.\n\nArt. 98.\n\nAl personale non insegnante, che sia a carico dello Stato, i congedi sono accordati secondo le norme vigenti\nper gli impiegati civili.\n\nAl detto personale, quando sia a carico degli enti locali, non possono accordarsi congedi dagli enti stessi\nper ragioni di famiglia, se non previo consenso del preside.\n\nArt. 99.\n\nIl preside, udito il collegio dei professori, pu\u00f2 compilare un regolamento interno dell\u2019istituto, per\ndeterminare gli speciali obblighi del personale non insegnante e di servizio; le modalit\u00e0 della vigilanza\nsugli alunni durante l\u2019ingresso, l\u2019uscita e gli intervalli fra le lezioni; quelle per l\u2019uso della biblioteca degli\nalunni e per l\u2019accesso ai gabinetti scientifici e ai laboratori; e per istabilire in genere quanto occorra perch\u00e9\nla disciplina, l\u2019ordine e la decenza siano rispettati.\n\nArt. 100.\n\nNell\u2019albo dell\u2019istituto debbono rimanere esposti, per tutta la durata dell\u2019anno scolastico, gli specchi degli\norari scolastici, con le indicazioni di cui agli artt. 47, 48 e 50 del presente regolamento e un estratto del regolamento\nsugli alunni ed eventualmente di quello interno dell\u2019istituto, nelle parti riguardanti gli obblighi e la disciplina\ndegli alunni.\n\nArt. 101.\n\nIl preside cura l\u2019istituzione della cassa scolastica, ove non esista, e il suo incremento.\n\nArt. 102.\n\nLo scopo di ciascuna cassa scolastica, \u00e8 determinato dal proprio statuto.\n\nLe casse scolastiche possono proporsi per iscopo:\n\na) di concorrere allo sviluppo dell\u2019istituto e al miglioramento della cultura della scolaresca, sia mediante\nl\u2019istituzione d\u2019insegnamenti complementari e facoltativi, di premi, o borse di studio; l\u2019organizzazione di proiezioni\nluminose, fisse ed animate nella scuola, di feste, cerimonie commemorative, gite istruttive; la partecipazione\na gare o convegni; sia mediante opere di abbellimento dei locali, acquisto di oggetti, libri ed arredi per i gabinetti,\nper le collezioni scientifiche ed artistiche e per le biblioteche; sia infine promuovendo o contribuendo, con i\nproprii mezzi e con la propria assistenza, a tutte le iniziative che possano tornare in qualsiasi guisa di giovamento\nalla scuola e agli alunni;\n\nb) di aiutare gli alunni che versino in disagiate condizioni economiche e che dimostrino, per condotta e profitto,\nbuona volont\u00e0 e particolari attitudini allo studio.\n\nArt. 103.\n\nIl patrimonio della cassa scolastica \u00e8 costituito, di regola, da oblazioni e da contributi di privati,\nspecialmente di ex-alunni, e di enti pubblici e privati.\n\nArt. 104.\n\nLa cassa scolastica \u00e8 retta da un consiglio di amministrazione, composto di due o pi\u00f9 membri oltre\nil presidente.\n\nIl preside dell\u2019istituto \u00e8 il presidente del consiglio di amministrazione. Gli altri membri possono\nessere scelti tra i professori della scuola, i padri di famiglia, i rappresentanti di speciali enti o istituti\ne i privati cittadini, con particolare preferenza, nella scelta, per coloro che abbiano dimostrato di prendere\nreale interesse alle sorti dell\u2019istituzione.\n\nNormalmente uno dei membri del consiglio di amministrazione funge da cassiere-segretario.\n\nArt. 105.\n\nIl consiglio di amministrazione:\n\namministra il patrimonio della cassa e provvede al suo incremento e al suo migliore investimento in titoli\ndello Stato;\n\neroga le rendite secondo i fini statutari;\n\nstabilisce quale parte delle rendite e delle elargizioni e contribuzioni ordinarie e straordinarie debba essere\nerogata e quale parte, invece, debba essere destinata in aumento del patrimonio;\n\ncompila annualmente, entro il novembre, il rendiconto della gestione finanziaria, e lo presenta al provveditore\nagli studi, che lo sottopone all\u2019approvazione della giunta per l\u2019istruzione media.\n\nArt. 106.\n\nL\u2019anno finanziario della cassa comincia il 1\u00ba ottobre e termina il 30 settembre.\n\nArt. 107.\n\nQuando il patrimonio della cassa raggiunga o superi la somma di 10.000 lire il presidente del consiglio di amministrazione\npromuove l\u2019erezione della cassa in ente morale.\n\nA tal fine, egli invia al ministero, per il tramite del provveditore agli studi, i seguenti documenti:\n\na) domanda in carta legale;\n\nb) copia della deliberazione del consiglio di amministrazione che autorizzi la richiesta di erezione in ente\nmorale;\n\nc) schema di statuto approvato dal consiglio di amministrazione;\n\nd) documento dal quale risulti l\u2019ammontare del patrimonio della cassa scolastica e come esso sia investito.\n\nIl provveditore trasmette gli atti al ministero accompagnandoli con un breve relazione ed esprimendo il suo\nparere.\n\nArt. 108.\n\nIl rendiconto della gestione annuale delle casse scolastiche erette in ente morale, compilato in conformit\u00e0\ndegli allegati n. 2, 3 e 4 al presente regolamento, \u00e8 costituito dello stato patrimoniale, di un prospetto\nindicante l\u2019investimento del capitale, e del bilancio finanziario.\n\nArt. 109.\n\nNello stato patrimoniale si devono indicare:\n\na) la consistenza all\u2019inizio dell\u2019anno;\n\nb) la differenza attiva della gestione annuale che viene portata in aumento del patrimonio;\n\nc) la consistenza al termine dell\u2019anno.\n\nArt. 110.\n\nIl prospetto particolareggiato indicante l\u2019investimento dato al capitale contiene le caratteristiche dei diversi\ntitoli di rendita, l\u2019eventuale loro scadenza e l\u2019utile che da ciascuno di essi si ricava.\n\nArt. 111.\n\nIl bilancio finanziario comprende:\n\na) le entrate ordinarie e cio\u00e8 le rendite del patrimonio e le contribuzioni periodiche;\n\nb) le entrate straordinarie e cio\u00e8 le oblazioni saltuarie occasionali ed ogni altro provento che non\nabbia carattere fisso, tutte eventualmente depurate delle spese sopportate per la loro realizzazione;\n\nc) le spese di amministrazione;\n\nd) le erogazioni disposte ai fini proprii dell\u2019istituzione. Queste spese devono essere raccolte in gruppi\ndistinti a seconda della natura dei fini stessi, in modo da offrire un criterio riassuntivo per l\u2019apprezzamento\ndell\u2019opera svolta dalla cassa scolastica durante l\u2019anno e dell\u2019attivit\u00e0 dei suoi amministratori;\n\ne) la differenza attiva della gestione.\n\nArt. 112.\n\nIn caso di soppressione dell\u2019istituto, il patrimonio della relativa cassa scolastica, se lo statuto non dispone\nnulla in argomento, viene riunito a quello della cassa scolastica di altro istituto della stessa sede, o, in mancanza,\na quello del patronato scolastico del comune.\n\nCapo XIII. Dei locali e dell\u2019arredamento scolastico.\n\nArt. 113. Il preside cura che siano posti a disposizione della sua scuola e mantenuti in buono stato i locali\noccorrenti e rivolge le necessarie richieste all\u2019ente obbligato a fornirli.\n\nDell\u2019inadempienza di questo riferisce al ministero.\n\nArt. 114.\n\nIl preside destina i locali adatti per le lezioni, per la presidenza, per le riunioni dei professori, per i\ngabinetti scientifici, le esercitazioni, la biblioteca, le collezioni, la segreteria, l\u2019archivio e l\u2019alloggio per\nil bidello incaricato del servizio di custodia. riservato per le alunne un locale di aspetto separato da quello\nper gli alunni.\n\nArt. 115.\n\nQuando nello stesso edificio siano allogati pi\u00f9 istituti, o altri uffici, o una parte sia destinata ad\nalloggio del preside, ciascun istituto e l\u2019abitazione del preside debbono avere un ingresso proprio indipendente\nin modo che la scuola non ne risenta alcun disturbo.\n\nArt. 116.\n\nIl preside deve richiedere all\u2019ente obbligato ad apprestare l\u2019edificio che nei gabinetti e nelle aule destinate\nagli insegnamenti, per i quali lo svolgimento dei programmi richieda sussidi sperimentali, vi sia una conduttura\nd\u2019acqua, e, dove sia possibile, una conduttura di gaz e l\u2019impianto elettrico in piena efficienza.\n\nNelle citt\u00e0 di almeno centomila abitanti deve richiedere inoltre che l\u2019istituto sia fornito di telefono.\n\nArt. 117.\n\nI locali non debbono essere adibiti ad altro uso che a quello scolastico, in servizio dell\u2019istituto a cui sono\ndestinati. Solo limitatamente a qualche giorno, il preside pu\u00f2, sotto la sua responsabilit\u00e0, concedere,\nnelle ore in cui non si fa lezione, l\u2019uso di qualche aula per cerimonie commemorative patriottiche e civili e per\nscopi di cultura o di educazione pubblica.\n\nArt. 118.\n\nOgni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l\u2019immagine del Crocifisso e il ritratto del Re.\n\nArt. 119.\n\nIl preside ha cura che l\u2019istituto sia fornito di tutti i mobili e arredi occorrenti per le aule scolastiche,\nper i gabinetti scientifici, per i laboratori, per le biblioteche, per le collezioni, per la presidenza, la sala\ndei professori, la segreteria, l\u2019archivio e per i locali di aspetto per gli alunni e le alunne.\n\nArt. 120.\n\nNella ripartizione dell\u2019assegno annuo per il materiale didattico e scientifico e negli acquisti il preside\ne il collegio dei professori hanno cura che sia provveduto equamente ai bisogni dell\u2019istituto, uniformandosi alle\nprescrizioni degli articoli seguenti.\n\nArt. 121.\n\nCostituiscono il materiale didattico e scientifico di ogni istituto:\n\nla biblioteca dei professori;\n\nla biblioteca degli alunni;\n\nle carte geografiche ed altri oggetti dimostrativi per l\u2019insegnamento della geografia;\n\nle riproduzioni grafiche di monumenti ed opere d\u2019arte, collezioni di modelli e di esemplari grafici o plastici\nper tutti gli insegnamenti, anche non grafici, che li richieggano;oltre i musei e i gabinetti e quant\u2019altro \u00e8\nparticolarmente prescritto, per ogni singolo tipo d\u2019istituto, dagli articoli seguenti.\n\nArt. 122.\n\nLe scuole complementari hanno un piccolo museo di storia naturale, gli apparecchi necessari per le elementari\nnozioni di fisica e chimica e una macchina da scrivere.\n\nArt. 123.\n\nI licei hanno un gabinetto di fisica ed un gabinetto di chimica e scienze naturali.\n\nArt. 124.\n\nGli istituti tecnici hanno un gabinetto di fisica, un gabinetto di scienze naturali e un gabinetto di chimica\n(per entrambe le sezioni); un piccolo museo merceologico e una collezione di prospetti, quadri, grafici statistici,\ne di bilanci-tipo (per la sezione di commercio e ragioneria); un laboratorio di chimica annesso al relativo gabinetto,\nuna collezione di perizie estimative di beni rurali, una collezione di strumenti e di modelli per la topografia\ne le costruzioni in apposito locale e un museo per l\u2019insegnamento dell\u2019agraria (per la sezione di agrimensura);\nuna macchina da scrivere.\n\nArt. 125.\n\nGli istituti magistrali hanno un gabinetto di fisica e un gabinetto di chimica, scienze naturali ed igiene;\nuna raccolta di esercizi musicali; almeno un pianoforte o un armonium; il materiale occorrente per il giardino\nd\u2019infanzia o per la casa dei bambini.\n\nArt. 126.\n\nI licei scientifici hanno un gabinetto di fisica e un gabinetto di chimica e scienze naturali.\n\nArt. 127.\n\nI licei femminili hanno una raccolta di esercizi musicali; almeno un pianoforte; il materiale occorrente per\nil lavoro femminile.\n\nArt. 128.\n\nE\u2019 annessa ai gabinetti scientifici dei licei classici, degli istituti tecnici e dei licei scientifici un\u2019officina\ncol materiale occorrente per montare gli apparecchi esistenti nei gabinetti, eseguire le ordinarie riparazioni\nagli stessi e costruirne dei nuovi.\n\nArt. 129.\n\nLa biblioteca dei professori \u00e8 affidata ad un professore scelto dal collegio in una delle prime adunanze\ndell\u2019anno scolastico. La consultazione e il prestito dei libri anche agli alunni pu\u00f2 essere disciplinato\nda speciale regolamento.\n\nNelle citt\u00e0 in cui non esista altra biblioteca pubblica, la biblioteca dei professori pu\u00f2 essere\naperta al pubblico, semprech\u00e9 le maggiori spese a tal uopo necessarie siano direttamente sostenute da enti\no istituzioni locali.\n\nArt. 130.\n\nIl preside promuove nell\u2019istituto la fondazione di una biblioteca per gli alunni e la dirige o personalmente\no per mezzo di professori da lui delegati.\n\nSono soci ordinari gli alunni o le persone che versino la quota ordinaria d\u2019inscrizione annua, promotori coloro\nche versino una quota doppia, benemeriti coloro che diano a vantaggio della biblioteca una somma non inferiore\na venti quote d\u2019inscrizione annua o una notevole quantit\u00e0 di libri adatti allo scopo.\n\nAmmessa di regola, negli istituti di secondo grado, la diretta rappresentanza nel funzionamento della biblioteca\ndegli alunni che si inscrivano come soci col consenso delle loro famiglie.\n\nIl preside o il professore delegato a dirigere la biblioteca \u00e8 responsabile della scelta dei libri.\n\nArt. 131.\n\nQualora pi\u00f9 professori debbano valersi dello stesso gabinetto o museo o delle stesse collezioni, la\ndirezione del gabinetto, del museo, delle collezioni spetta, di regola, salvo che il preside ritenga di dover disporre\naltrimenti, al professore ordinario di fronte al professore straordinario e al professore ordinario pi\u00f9\nanziano dell\u2019istituto di fronte ad altri professori ordinari.\n\nL\u2019incarico di tale direzione \u00e8 gratuito.\n\nIl professore incaricato della direzione deve curare che il materiale scientifico sia posto equamente a disposizione\npropria e dei colleghi per la preparazione e lo svolgimento delle lezioni e per gli esperimenti, come anche, dove\nvengano fatte, per le esercitazioni pratiche degli alunni.\n\nArt. 132\n\n. Il preside, come consegnatario responsabile, tiene cronologicamente aggiornato, con tutte le variazioni in\naumento e in diminuzione, l\u2019inventario regolare di tutto il materiale mobile dell\u2019istituto.\n\nArt. 133.\n\nNell\u2019inventario sono elencati e descritti il mobilio, gli arredi, i libri, gli apparecchi, le macchine, gli\noggetti delle collezioni ed ogni altro oggetto mobile, fatta eccezione del materiale di consumo e di ogni altra\ncosa soggetta a facile deperimento o distruzione.\n\nArt. 134.\n\nIl preside invia alla ragioneria centrale del ministero della pubblica istruzione l\u2019inventario d\u2019impianto da\nlui sottoscritto (ove non sia gi\u00e0 stato inviato in precedenza) e, o (ove non sia gi\u00e0 stato inviato\nin precedenza) e, annualmente, non pi\u00f9 tardi del 30 settembre, i prospetti delle variazioni verificatesi\nnell\u2019esercizio finanziario scaduto.\n\nArt. 135.\n\nIl preside durante l\u2019anno scolastico affida in temporanea custodia il materiale didattico e scientifico ai\ncustodia il materiale didattico e scientifico ai competenti professori, redigendo, a firma propria e del professore\nricevente, altrettanti processi verbali, in doppio esemplare: l\u2019uno per il professore e l\u2019altro per s\u00e9.\n\nI professori debbono curare, sotto la sorveglianza del preside, la buona conservazione del materiale avuto in\ncustodia.\n\nArt. 136.\n\nIl professore, quando sia trasferito o cessi dal servizio, ha obbligo di far la riconsegna al preside del materiale\ndidattico e scientifico avuto in custodia.\n\nIn caso di decesso del professore, il preside fa direttamente la ricognizione del materiale, e ne compila breve\nrelazione, che trasmette al ministero.\n\nArt. 137.\n\nIl preside che per trasferimento, per collocamento a riposo, o per altro motivo cessa dal governo di un istituto\ndeve dare consegna di tutto il materiale mobile al suo successore. Il relativo processo verbale redatto in triplice\noriginale, insieme con i prospetti delle variazioni inventariali verificatesi nel periodo di tempo decorso dall\u2019ultimo\nprospetto annuale fino al giorno della consegna, debbono essere rimessi alla ragioneria centrale del ministero\ndella pubblica istruzione.\n\nArt. 138.\n\nI prospetti e il processo verbale di cui all\u2019articolo precedente sono redatti, nel caso di decesso del preside,\na cura dei suoi eredi o aventi causa da persona da loro delegata o, se costoro nel termine di un mese non abbiano\nprovveduto, sono redatti, d\u2019ufficio, da persona delegata dal ministero in contraddittorio del preside subentrante,\nsalvo il diritto agli eredi od aventi causa, ed all\u2019amministrazione di procedere a norma degli artt. 641 e seguenti\ndel regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074.\n\nArt. 139.\n\nNegli istituti, per i quali l\u2019obbligo di provvedere al materiale didattico e scientifico \u00e8 passato, a\nnorma dell\u2019art. 103 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, dagli enti locali allo Stato, si debbono compilare\ndue distinti inventari: l\u2019uno, del materiale di propriet\u00e0 dello Stato, l\u2019altro del materiale di propriet\u00e0\ndell\u2019ente.\n\nArt. 140.\n\nGli ordinari acquisti del materiale didattico e scientifico, come pure del materiale di ordinario consumo occorrente\nnelle biblioteche e nei gabinetti e le spese per le riparazioni sono, negli istituti in cui il detto materiale\n\u00e8 a carico dello Stato, disposte dal preside, d\u2019accordo coi professori della materia, nei limiti della ripartizione\nche il collegio dei professori avr\u00e0 fatto dell\u2019assegno annuo dato all\u2019istituto.\n\nArt. 141.\n\nIl ministero pu\u00f2 procedere direttamente all\u2019acquisto del materiale didattico e scientifico, facendone\ncurare la spedizione all\u2019istituto destinatario direttamente dal fornitore. In tal caso il preside invia al ministero,\noltre i documenti inventariali, se si tratti di oggetto da inventariarsi, una dichiarazione dalla quale risulti\nche la fornitura fu conforme alla ordinazione.\n\nArt. 142.\n\nNegli istituti per i quali l\u2019obbligo di provvedere al materiale didattico e scientifico \u00e8 a carico di\nenti locali, il preside fa le richieste in modo che questi possano determinare tempestivamente ogni anno la somma\nda stanziare all\u2019uopo nella parte ordinaria del proprio bilancio.\n\nLa ripartizione della somma cos\u00ec ottenuta \u00e8 fatta dal collegio dei professori.\n\nArt. 143.\n\nIl preside tiene in ordine la registrazione e la contabilit\u00e0 di tutte le spese e ne rende conto al ministero\nentro il 30 giugno, per le somme da questo concesse, e alla provincia o al comune, per le somme concesse da questi\nenti, entro il 31 dicembre.\n\nCapo XV. Disposizione finale.\n\nArt. 144. Sono abrogati i regi decreti 3 febbraio 1901, n. 31, 21 giugno 1885, n. 3413, e 3 dicembre 1896, n.\n592, le modificazioni ad essi apportate con successivi decreti e ogni altra disposizione contraria al presente\nregolamento."
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                        "*": "\n== Attori ==\nNella scuola, per l'utilizzo del registro elettronico, sono identificabili i seguenti attori:\n\n* Dirigente scolastico\n* Personale di segreteria\n* Docenti: di ruolo, precari, di sostegno, per consulenze specifiche\n* Alunni\n* Esercenti patria potest\u00e0: padre, madre, parenti, tutori\n\nOgnuno di questi pu\u00f2 accedere al registro elettronico tramite una interfaccia pensata per i dispositivi mobili: smartphone e tablet con Android [[File:Android_logo.png|70px|Android logo]], iOS [[File:iOS_logo.png|27px|iOS logo]] o Windows Mobile [[File:Windows_Mobile_Logo.png|130px|Windows Mobile logo]]; o per il mondo Personal Computer: notebook e desktop con Linux, Windows o MacOS; in modalit\u00e0 on-line cio\u00e8 con la connessione internet sempre attiva, oppure in modalit\u00e0 off-line cio\u00e8 senza l'obbligo di avere una connessione internet attiva ma comunque con l'obbligo ogni tanto di connettersi per poter tenere aggiornato il sistema.\n\n== Interfacce e Dispositivi==\nPoniamo l'attenzione sul fatto che quando si parla di ''mobile''  intendiamo un dispositivo mobile (smartphone o tablet con schermi di dimensioni limitate fino ad un minimo di 3 pollici) che utilizzano per l'input il tocco delle dita. Nel caso di dispositivi portatili ma con area di visualizzazione pi\u00f9 grande (oltre i 10 pollici) e muniti di tastiera e mouse (netbook, notebook, ultrabook o desktop) l'interfaccia pensata \u00e8 l'interfaccia desktop.\nMentre l'interfaccia ''mobile'' \u00e8 utilizzabile su questi ultimi dispositivi descritti, l'interfaccia desktop ne \u00e8 prerogativa esclusiva.\n\n== Offline ==\nNel caso dei dispositivi mobile la modalit\u00e0 offline \u00e8 utile per poter lavorare quando non si ha una connessione wireless ad internet (con il proprio operatore o tramite il WIFI).\nNel caso del Personal Computer la modalit\u00e0 offline \u00e8 utile, ad esempio, per poter lavorare con il proprio portatile in una classe dove non \u00e8 presente una connessione senza fili o la rete di istituto.\n\n== Scenari ==\nGli alunni e gli esercenti patria potest\u00e0 accedono al sistema tramite un qualsiasi dispositivo (mobile o personal computer) in modalit\u00e0 on-line oppure off-line\nGli scenari di utilizzo si diversificano per come il sistema viene usato dall'istituto e principalmente sono i seguenti:\n\n=== BYOD (Bring Your Own Device)===\nQuesto scenario non prevede investimenti da parte dell'istituto. Prevede che i docenti utilizzino il proprio dispositivo (smartphone, tablet, notebook) per accedere al sistema utilizzando un proprio collegamento ad internet se non \u00e8 disponibile la rete di istituto, oppure lavorare offline. Il dirigente e la segreteria utilizzano i PC e il collegamento internet gi\u00e0 esistenti.\n\n=== Shared ===\nQuesto scenario comporta un investimento minimo da parte dell'istituto per dotare l'aula professori di un numero di postazioni desktop o notebook, collegati ad internet tramite la rete di istituto, da condividere tra i docenti. Ovviamente i dati saranno inserti in modalit\u00e0 differita, ovvero si dovr\u00e0 tenere traccia delle informazioni raccolte in classe per poi inserirle nel sistema una volta conclusa la lezione.\n\n=== Scuola 2.0 ===\nQuesto scenario comporta il maggior investimento da parte dell'istituto e prevede di dotare ciascun docente o ciascuna aula di un dispositivo smartphone, tablet, notebook o desktop con cui accedere al sistema tramite la rete di istituto, oppure lavorare offline. Il dirigente e la segreteria utilizzano i PC e il collegamento internet gi\u00e0 esistenti.\n\nE' altres\u00ec possibile prevedere ulteriori scenari come ad esempio l'utilizzo di postazioni condivise in sala professori contemporaneamente all'uso di dispositivi personali utilizzati da altri docenti.\n\n'''La ''roadmap'' del progetto prevede la realizzazione prima dell'interfaccia PC, poi dell'interfaccia mobile e successivamente l'implementazione della modalit\u00e0 offline prima per l'interfaccia PC e poi per l'interfaccia mobile.'''"
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