Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 - art. 9-bis

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Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179


   Art. 9-bis 

((   (Acquisizione   di   software   da    parte    della    pubblica
                        amministrazione). )) 

  ((1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
   "1.   Le   pubbliche   amministrazioni   acquisiscono    programmi
informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicita'
e di efficienza,  tutela  degli  investimenti,  riuso  e  neutralita'
tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico
ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: 
    a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; 
    b) riutilizzo di software o parti di esso  sviluppati  per  conto
della pubblica amministrazione; 
    c) software libero o a codice sorgente aperto; 
    d) software fruibile in modalita' cloud computing; 
    e) software di  tipo  proprietario  mediante  ricorso  a  licenza
d'uso; 
    f) software combinazione delle precedenti soluzioni. 
   1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere
all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto
legislativo  12  aprile  2006  n.  163,  effettuano  una  valutazione
comparativa  delle  diverse  soluzioni  disponibili  sulla  base  dei
seguenti criteri: 
    a) costo complessivo del programma o  soluzione  quale  costo  di
acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto; 
    b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo
aperto nonche' di standard in grado di assicurare l'interoperabilita'
e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della
pubblica amministrazione; 
    c) garanzie del fornitore in materia  di  livelli  di  sicurezza,
conformita'  alla  normativa  in  materia  di  protezione  dei   dati
personali, livelli  di  servizio  tenuto  conto  della  tipologia  di
software acquisito. 
   1-ter. Ove  dalla  valutazione  comparativa  di  tipo  tecnico  ed
economico,  secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  1-bis,   risulti
motivatamente  l'impossibilita'  di   accedere   a   soluzioni   gia'
disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a  software
liberi  o  a  codici  sorgente  aperto,  adeguati  alle  esigenze  da
soddisfare, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici  di
tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di 
cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i  criteri
definiti dall'Agenzia per l'Italia  digitale,  che,  a  richiesta  di
soggetti  interessati,  esprime  altresi'  parere   circa   il   loro
rispetto")).