Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 - art. 7 - comma dal 29 al 32
Jump to navigation
Jump to search
La versione stampabile non è più supportata e potrebbe contenere errori di resa. Aggiorna i preferiti del tuo browser e usa semmai la funzione ordinaria di stampa del tuo browser.
Estratto da:
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95
29. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico. 30. La pagella elettronica ha la medesima validita' legale del documento cartaceo ed e' resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalita' digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico. 31. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. 32. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.