Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 - art. 9-bis
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Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179
Art. 9-bis
(( (Acquisizione di software da parte della pubblica
amministrazione). ))
((1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicita'
e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralita'
tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico
ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto
della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software fruibile in modalita' cloud computing;
e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza
d'uso;
f) software combinazione delle precedenti soluzioni.
1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere
all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, effettuano una valutazione
comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei
seguenti criteri:
a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di
acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo
aperto nonche' di standard in grado di assicurare l'interoperabilita'
e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della
pubblica amministrazione;
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza,
conformita' alla normativa in materia di protezione dei dati
personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di
software acquisito.
1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed
economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti
motivatamente l'impossibilita' di accedere a soluzioni gia'
disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software
liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da
soddisfare, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici di
tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di
cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i criteri
definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di
soggetti interessati, esprime altresi' parere circa il loro
rispetto")).